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Diritto di abitazione del coniuge superstite

DOMANDA: Mio marito è deceduto da poco, senza lasciare testamento. La casa in cui abbiamo sempre vissuto era interamente intestata a lui. Poiché egli possedeva alcuni altri immobili, i nostri figli hanno deciso di instaurare, avanti il Tribunale, un giudizio di divisione ereditaria, per ottenere l’assegnazione, in via esclusiva, dei vari immobili costituenti l’eredità. Può accadere che, a seguito di tale giudizio, la casa familiare venga assegnata ad uno dei miei figli ed io debba trovare un’altra sistemazione?

COSA DICE LA LEGGE: No, in linea generale lei potrà continuare a vivere nella casa familiare.

Infatti, la legge prevede che spetti al coniuge superstite, anche in assenza di apposita disposizione testamentaria, il diritto di abitazione della casa familiare, ed il diritto di uso dei beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o se comuni (Cass. civ., SS. UU., 27 febbraio 2013, n. 4847).

Questi due diritti, peraltro, nel caso in cui il defunto abbia omesso di redigere testamento, spettano al coniuge superstite in aggiunta alla quota di eredità che la legge già gli attribuisce (art. 581, Cod. Civ., e Cass. civ., SS. UU., 27 febbraio 2013, n. 4847).

Ciò significa che, qualora si voglia procedere alla divisione della massa ereditaria, il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge deve preventivamente essere detratto dalla massa ereditaria.

Una volta effettuata tale sottrazione, si potrà procedere alla divisione dei beni ereditari tra tutti i coeredi, secondo le norme sulla successione legittima (artt. 565, Cod. Civ.), non tenendo conto di tale attribuzione.

Ad ogni buon conto, è sempre preferibile approfondire il proprio caso con l’assistenza di un legale in quanto, trattandosi queste di materie piuttosto complesse, è necessario valutare tutte le circostanze del caso concreto per esprimere un idoneo parere professionale, che tenga conto delle peculiarità della singola vicenda.

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